Biosicurezza negli allevamenti avicoli
Essere attenti alla biosicurezza significa infatti garantire un miglioramento delle performances zootecniche, una minor incidenza di patologie infettive con la conseguenza di un minor utilizzo di farmaci che si traduce in un risparmio per la filiera.
Ultimamente si parla tanto di benessere animale, con studi ad hoc per determinarlo e tanta ricerca per migliorarlo. Ebbene, la biosicurezza è un anello irrinunciabile della catena del benessere animale, una metodica molto articolata per aumentare le rese riducendo le patologie.
Dai tempi pionieristici dell'avicoltura industriale ad oggi, sono stati compiuti dei progressi enormi al riguardo grazie al miglioramento dei capannoni, alla pratica del tutto pieno-tutto vuoto, alla disinfezione mirata, sia delle strutture che degli automezzi, al vuoto sanitario regolato dalla legge e a tanti altri accorgimenti, che tutti assieme creano una valida barriera contro batteri e/o virus.
La biosicurezza ha delle linee guida, in italia stabilite attraverso l'Ordinanza Ministeriale del 10 Ottobre 2005, della quale riportiamo per intero l'Allegato A che stabilisce i criteri operativi.
Requisiti strutturali degli allevamenti
1. I locali di allevamento (capannoni) devono essere dotati di:
parchetti esterni.
2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
a) barriere posizionate all’ingresso idonee ad evitare l’accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
b) piazzole di carico e scarico dei materiali d’uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all’apertura del capannone nonchè dotate di un fondo solido ben mantenuto;
c) un sistema di caricamento del mangime dall’esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all’allevamento dei riproduttori;
d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita;
e) aree di stoccaggio dei materiali d’uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all’entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
g) attrezzature d’allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;
h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.
3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.
4. I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto contenuto nel presente allegato, saranno stabiliti dal Servizio Veterinario competente per territorio, dopo apposito sopralluogo.
Norme di conduzione
1. È fatto obbligo al detentore dell’allevamento di:
a) vietare l’ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l’accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l’uso di calzari, camici, tute e cappelli;
b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;
c) consentire l’accesso all’area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all’attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all’ingresso in azienda;
d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall’azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
f) vietare al personale che opera nell’allevamento, di detenere volatili propri.
2. Per l’imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo, deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
3. Il detentore deve verificare tramite apposita scheda, l’avvenuta disinfezione dell’automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l’impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l’accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.
6. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell’arco di tempo massimo di 10 giorni.
7. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l’attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni.
Pulizie e disinfezioni
1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell’inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
3. L’immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell’allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:
- 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.
4. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unità produttive (capannoni) delle altre aziende di allevamento è il seguente:
- 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne;
- 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
- 14 giorni per la selvaggina da penna;
- 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.
5. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell’inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3 gg dell’intero allevamento o dell’unità epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole unità produttive per le altre tipologie allevate.
Animali morti
1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all’esterno del perimetro dell’area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell’allevamento e delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti;
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
- mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio Veterinario competente;
- allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.
Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia, tramite mezzi autorizzati.
Gestione delle lettiere
1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l’allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.
Verifiche
Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, è incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell’applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.



















